Articolo 312 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato

Dispositivo

(1) Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo (2).

[Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.] (3)

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

Note

(1) La disposizione in esame è stata modificata a più riprese.In primisè stato aggiunto il riferimento all'allontanamento e al cittadino comunitario (d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (art. 1, comma 1, lett. b)) poi convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125).

(2) Tale misura di sicurezza si riferisce ai casi in cui lo straniero abbia commesso in territorio italiano uno dei reati previsti contro la personalità dello Stato italiano e per questo si tratta di un misura di carattere speciale a dispetto di quella prevista dall'art. 235.

(3) Il comma secondo è stato soppresso dall’art. 1, comma 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94.