Articolo 341 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Oltraggio a pubblico ufficiale

Dispositivo

(1)Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone (2), offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (3).

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola (5).

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto (4).

Note

(1) La disposizione in esame è stata aggiunta dall’art. 1, comma 8, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), che ha quindi reintrodotto, seppur con qualche variazione, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, fino al 1999 previsto dall'art. 341 e quindi abrogato dalla l. 25 aprile 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).

(2) La norma richiede come presupposto la presenza di più persone, che invece nella formulazione originaria ex art. 341 era considerata quale circostanza aggravante speciale.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lettera b-bis) del D. L. 14 giugno 2019, n. 53.

(4) Si tratta di una causa di estinzione del reato, che opera in presenza di un possibile risarcimento del danno, che sottende lo stesso principio su cui si basa la circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 6 e dalla quale si differenzia in quanto il risarcimento deve esser diretto non solo al soggetto passivo, ma anche all'ente cui questo appartiene.

(5) Comma inserito dall'art. 6, comma 1 della L. 4 marzo 2024, n. 25.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 11495/2025

L'art. 131-bis del codice penale, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, esclude la possibilità di ritenere di particolare tenuità l'offesa nei reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale esclusione è applicabile ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della normativa.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11495 del 28 febbraio 2025)

2Cass. pen. n. 35233/2025

L'offesa dell'onore (del pubblico ufficiale) e del prestigio (della pubblica amministrazione) configura il reato di cui all'art. 341-bis, c.p., quando avviene in un luogo pubblico o aperto al pubblico e avviene in presenza di più persone (che non siano però in divisa, come nel caso concreto, e siano estranei alla funzione pubblica, cioè "civili").(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 35233 del 7 gennaio 2025)

3Cass. pen. n. 3079/2024

Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel caso in cui le frasi oltraggiose siano state udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, posto che il requisito della "presenza" non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano udite da terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non chiariva se i testi avessero udito le offese mentre si trovavano nella propria abitazione e, quindi, senza essere fisicamente presenti all'accaduto).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3079 del 4 dicembre 2024)

4Cass. pen. n. 38772/2024

In tema di oltraggio, la presenza di più persone è integrata anche nei casi di presenza "virtuale", mediante mezzi di comunicazione audio visivi che consentano ai terzi di percepire in diretta (nella specie, in una diretta avviata sul "social network" Instagram) le offese rivolte ai pubblici ufficiali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38772 del 19 settembre 2024)

5Cass. pen. n. 34464/2024

In tema di oltraggio, ricorre l'esimente del diritto di critica politica se le espressioni profferite, pur aspre, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui, né trasmodino in disprezzo per la persona, concretizzandosi in censure all'operato degli avversari politici, nella dialettica tra maggioranza e minoranza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni con le quali, rivolgendosi al Sindaco, un consigliere comunale di opposizione aveva affermato che le forze politiche di minoranza non riconoscevano ai vincitori della competizione elettorale "il ruolo, morale e politico per stare seduti sui banchi della maggioranza" perché il loro successo era frutto di pratiche clientelari, di cui nemmeno la persona offesa aveva contestato i presupposti fattuali).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 34464 del 12 giugno 2024)

6Cass. pen. n. 23623/2024

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la disposizione di cui alla l. 8 agosto 2019,n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis c.p., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23623 del 21 maggio 2024)

7Cass. pen. n. 48257/2023

In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, posto che il requisito della pluralità risulta integrato unicamente da persone che siano estranee alla Pubblica Amministrazione ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Ciò in quanto, ai fini della integrazione del delitto in esame è necessario, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che l'offesa attinga l'apprezzamento di sè del pubblico ufficiale sia nella dimensione personale, sia nella dimensione funzionale e sociale, potendosi giustificare la tutela assicurata ai pubblici ufficiali dalla fattispecie di cui all'art. 341-bis c.p., rafforzata rispetto a quella dei comuni cittadini, soltanto allorchè sia minata, più che la reputazione del singolo esponente, la reputazione dell'intera Pubblica Amministrazione.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48257 del 19 settembre 2023)

8Cass. pen. n. 12723/2023

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la stanza d'ufficio del sindaco, destinata allo svolgimento delle attività istituzionali, deve considerarsi luogo aperto al pubblico, stante la possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi".(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 12723 del 2 febbraio 2023)

9Cass. pen. n. 11345/2023

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la stanza d'ufficio del sindaco, destinata allo svolgimento delle attività istituzionali, deve considerarsi luogo aperto al pubblico, stante la possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi".(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11345 del 2 febbraio 2023)

10Cass. pen. n. 15871/2022

Ai fini dell'esclusione del reato di oltraggio, costituiscono lecita manifestazione del diritto di critica le espressioni che siano immediatamente percepite come un giudizio che investe il provvedimento posto in essere dal pubblico ufficiale; allorché, invece, la critica non si ponga in un rapporto di immediatezza con l'operato del pubblico agente ma sia indirizzata alla sua persona, con espressioni munite di vigore offensivo e idonee a sminuirne la dignità, non si verte più nei limiti consentiti di un dissenso scriminato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15871 del 16 marzo 2022)

11Cass. pen. n. 30136/2021

In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30136 del 9 giugno 2021)

12Cass. pen. n. 50996/2019

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma terzo, cod. pen. trova applicazione a condizione che il risarcimento del danno sia integrale, avvenga nei confronti della persona offesa e dell'ente di appartenenza della medesima e sia effettuato prima del giudizio, in quanto la sua previsione ha carattere deflattivo e la concreta operatività non può essere rimessa a una scelta di opportunità dell'imputato, maturata all'esito dello svolgimento del dibattimento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 50996 del 12 settembre 2019)

13Cass. pen. n. 39980/2018

Il reato di oltraggio, previsto dall'art.341-bis cod. pen., non è assorbito, bensì concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, anche qualora la condotta offensiva sia finalizzata allo scopo di opporsi all'azione del pubblico ufficiale, in quanto la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo del reato previsto dall'art. 337 cod. pen. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver ingiuriato i pubblici ufficiali con espressioni offensive riferite alla loro appartenenza alla Polizia di Stato, li minacciava di morte al fine di opporsi alla richiesta di mostrare i documenti e di farsi identificare).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 39980 del 5 settembre 2018)

14Cass. pen. n. 26028/2018

Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, ai fini della qualificazione dell'ambiente come luogo aperto al pubblico, è essenziale la sua destinazione alla fruizione di un numero indeterminato di soggetti che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e giuridica di accedervi, essendo, invece, irrilevante che l'accesso dei detenuti sia coattivo e volto a soddisfare un interesse pubblico).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26028 del 7 giugno 2018)

15Cass. pen. n. 21506/2017

Ai fini del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.(Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 21506 del 4 maggio 2017)

16Cass. pen. n. 51613/2016

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, quale ora previsto dall'art. 341 bis c.p., per un verso, l'obiettiva capacità offensiva di determinate espressioni verbali non può dirsi elisa dalla facilità e dalla frequenza con le quali esse vengono adoperate, ben potendo le medesime dar luogo alla riconoscibilità del reato quando siano inserite in un contesto che esprima, senza possibilità di equivoci, disprezzo e disistima per le funzioni del pubblico ufficiale; per altro verso, una critica, anche accesa, nei confronti del pubblico ufficiale non può essere considerata penalmente rilevante se non quando sia tale da minare la dignità sociale del destinatario e, attraverso di lui, la considerazione della pubblica amministrazione che egli, in quel momento, impersona. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui l'imputato, a fronte dell'intervento del pubblico ufficiale in un locale pubblico in cui era insorta una lite tra avventori, aveva rivolto al suo indirizzo l'espressione: "io vado dove voglio, vaffanculo”).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51613 del 2 dicembre 2016)

17Cass. pen. n. 42900/2013

Non può ravvisarsi continuità normativa tra le due figure di illecito penale di oltraggio a pubblico ufficiale, l'una abrogata per effetto dell'art.18 legge n. 205 del 1999, l'altra introdotta dalla legge n. 94 del 2009, sia per la diversità strutturale e la differente tipologia di azione necessaria ad integrare il reato, sia per il notevole distacco temporale tra abrogazione della precedente fattispecie ed introduzione della nuova.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 42900 del 18 ottobre 2013)