Articolo 341 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Oltraggio a pubblico ufficiale

Dispositivo

Note

(1) La disposizione in esame è stata aggiunta dall’art. 1, comma 8, della l. 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), che ha quindi reintrodotto, seppur con qualche variazione, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, fino al 1999 previsto dall'art. 341 e quindi abrogato dalla l. 25 aprile 1999, n. 205 (art. 18, comma 1).

(2) La norma richiede come presupposto la presenza di più persone, che invece nella formulazione originaria ex art. 341 era considerata quale circostanza aggravante speciale.

(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 7 comma 1 lettera b-bis) del D. L. 14 giugno 2019, n. 53.

(4) Si tratta di una causa di estinzione del reato, che opera in presenza di un possibile risarcimento del danno, che sottende lo stesso principio su cui si basa la circostanza attenuante di cui all'art. 61, n. 6 e dalla quale si differenzia in quanto il risarcimento deve esser diretto non solo al soggetto passivo, ma anche all'ente cui questo appartiene.

(5) Comma inserito dall'art. 6, comma 1 della L. 4 marzo 2024, n. 25.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 11495/2025

2Cass. pen. n. 35233/2025

3Cass. pen. n. 3079/2024

4Cass. pen. n. 38772/2024

5Cass. pen. n. 34464/2024

6Cass. pen. n. 23623/2024

7Cass. pen. n. 48257/2023

8Cass. pen. n. 12723/2023

9Cass. pen. n. 11345/2023

10Cass. pen. n. 15871/2022

11Cass. pen. n. 30136/2021

12Cass. pen. n. 50996/2019

13Cass. pen. n. 39980/2018

14Cass. pen. n. 26028/2018

15Cass. pen. n. 21506/2017

16Cass. pen. n. 51613/2016

17Cass. pen. n. 42900/2013