Articolo 342 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto alla generale previsione di oltraggio a pubblico ufficiale, dalla quale si differenzia per la qualità del soggetto passivo e con la quale condivide la tipologia di condotta incriminata ovvero l'offesa all'onore o al prestigio, laddove per onore s'intende l'insieme dell qualità morali di una persona e per prestigio la dignità e il rispetto dovuti a chi esercita pubbliche funzioni.

(2) L'espressione al cospetto del Corpo politico deve essere intesa nel senso che la condotta incriminata deve consumarsi alla presenza del collegio, costituito nei modi di legge e riunito per l'esercizio delle sue funzioni, anche se incapace a deliberare per mancanza del quorum.

(3) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. a), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione fino a tre anni.

(4) Il reato è stato depenalizzato, in quanto l’art. 11, comma 3, lett. b), della l. 24 febbraio 2006, n. 85 ha previsto la pena della multa in luogo della precedente reclusione da uno a quattro anni.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 33019/2024

2Cass. pen. n. 45506/2023

3Cass. pen. n. 2804/2007

4Cass. pen. n. 4159/2000

5Cass. pen. n. 7498/1998

6Cass. pen. n. 660/1997

7Cass. pen. n. 9417/1994

8Cass. pen. n. 3606/1986