Articolo 364 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Dispositivo

Note

(1) Si ritengono cittadini gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato, come previsto dall'art. 4, comma primo.

(2) Il reato in esame non viene ad integrarsi qualora il fatto in sé sia già di pubblico dominio o se si tratta di mere voci correnti tra il pubblico.

(3) La pena di morte è stata abrogata e conseguentemente sostituita con la pena dell'ergastolo (art. 17).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 36107/2009