Articolo 365 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omissione di referto

Dispositivo

Note

(1) Affinché il reato possa dirsi integrato è necessario non solo che il soggetto goda della qualifica di sanitario, ma anche che la eserciti effettivamente e legittimamente.

(2) Per referto si intende l'atto tipico del medico, che è tenuto a redigerlo e trasmetterlo ogni volta che, nell'esercizio della sua professione, viene a contato con la conoscenza di fatti che potrebbero integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.

(3) La natura della previsione di cui al comma secondo non è pacifica. Per alcuni autori si tratta di una scusante, strettamente connessa al segreto professionale, mentre per altri si tratterebbe di una scriminante

Massime giurisprudenziali (15)

1Cass. pen. n. 30456/2020

2Cass. pen. n. 44620/2019

3Cass. pen. n. 51780/2013

4Cass. pen. n. 18052/2001

5Cass. pen. n. 1473/1999

6Cass. pen. n. 7034/1998

7Cass. pen. n. 5949/1998

8Cass. pen. n. 5829/1998

9Cass. pen. n. 3447/1998

10Cass. pen. n. 68/1998

11Cass. pen. n. 11534/1997

12Cass. pen. n. 4400/1996

13Cass. pen. n. 11344/1993

14Cass. pen. n. 10621/1987

15Cass. pen. n. 1836/1968