Articolo 366 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rifiuto di uffici legalmente dovuti

Dispositivo

Note

(1) Nonostante il termine "chiunque" si tratta di un reato proprio, in cui il soggetto attivo può essere solo il perito, l'interprete, il custode, il testimone, investiti di particolari funzioni da parte dell'Autorità giudiziaria.

(2) Non si applica l'ipotesi delittuosa in esame qualora il rifiuto sia da considerarsi legittimo, come nel caso della facoltà di astensione dei prossimi congiunti dell'imputato ex art. 199.

(3) Il nuovo codice di procedura penale ha abrogato l'istituto del giuramento, sostituendolo con una dichiarazione di responsabilità ed impegno a dire la verità (artt.497 e226).

(4) Si ritiene applicabile la fattispecie in esame anche ai giudici popolari (art. 34, l. 10 aprile 1951, n. 287), ai testimoni chiamati a deporre dinanzi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo (art. 4, l. 17 maggio 1988, n. 172), ai testimoni chiamati a deporre davanti alla Commissione parlamentare antimafia (art. 3, l. 1 ottobre 1996, n. 509).

(5) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 42962/2016

2Cass. pen. n. 17000/2008

3Cass. pen. n. 26925/2005

4Cass. pen. n. 7762/2003

5Cass. pen. n. 9750/1997

6Cass. pen. n. 5676/1982