Articolo 373 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Falsa perizia o interpretazione
Dispositivo
Il perito o l'interprete (1), che, nominato dall'Autorità giudiziaria [61], [122]-[123]; [220], [221], [224], [143] c.p.p.], dà parere o interpretazioni mendaci (2), o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375]-[377], [384]; [198], [476] c.p.p.] (3).
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30].
Note
(1) Si tratta di reato proprio in quanto può essere commesso solo dal perito, nominato dal giudice per lo svolgimento di accertamenti tecnici o dall'interprete, chiamato per la traduzione di atti da o in una lingua straniera. Si ritiene debba essere considerato anche il consulente tecnico d'ufficio nominato nel processo civile, ma non rientrano invece quelli nominati dalle parti.
(2) Risulta problematica la nozione di parere o interpretazione mendace, dal momento che il perito e chiamato proprio ad esprimere un parere. Dunque si integrerebbe il reato qualora esprima un giudizio contrastate con il proprio intimo convincimento, stante la difficoltà pratica di darne prova.
(3) L'art. 384 bis, inserito dall'art. 17 della l. 5 ottobre 2001, n. 367 estende la punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero.
Massime giurisprudenziali (12)
1Cass. pen. n. 36534/2020
In tema di istigazione o accordo per commettere un reato, la mera sollecitazione o l'accordo relativi al compimento di una falsa perizia non integrano il delitto previsto dall'art. 373 cod. pen., neanche nella forma tentata, in quanto riconducibili al disposto dell'art. 115 cod. pen. ove assenti atti concretamente volti a dare attuazione all'intento illecito.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36534 del 10 novembre 2020)
2Cass. pen. n. 18521/2020
Il consulente tecnico del pubblico ministero, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato, sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale, assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che per gli elaborati da lui redatti trova applicazione la previsione di cui all'art. 479, primo comma, cod. pen., dovendosi, invece, escludere la configurabilità del delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) dal momento che il predetto consulente non è equiparabile, nell'attuale sistema processuale, al perito nominato dal giudice.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18521 del 13 gennaio 2020)
3Cass. pen. n. 48915/2015
In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del giudice ad una stima diversa da quella prospettata dal consulente d'ufficio sono elementi atti a dimostrare che l'oggetto della perizia debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 cod. pen., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 48915 del 11 novembre 2015)
4Cass. pen. n. 36654/2015
Ai fini della configurabilità del reato di falsa perizia, previsto dall'art. 373 cod. pen., il parere o l'interpretazione può qualificarsi mendace, solo nel caso di una divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36654 del 4 giugno 2015)
5Cass. pen. n. 17375/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. (In motivazione, la S.C. ha escluso che l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 375 cod. pen. - che opera se dal fatto deriva una condanna alla reclusione - possa comportare l'assunzione, da parte del condannato, della qualifica di persona offesa, in quanto la "ratio" della predetta aggravante va individuata nel maggior danno che dalla falsità è derivato all'interesse della retta amministrazione della giustizia).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 17375 del 16 aprile 2015)
6Cass. pen. n. 20314/2015
Integra il reato di cui all'art. 373 cod. pen. la falsa relazione redatta dal consulente incaricato, in sede di trasformazione di una società di persone in una società a responsabilità limitata, della stima del capitale sociale ai sensi degli artt. 2500-ter, secondo comma, e 2645 cod. civ., anche se la nomina dell'esperto non è stata effettuata dall'Autorità giudiziaria.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 20314 del 26 febbraio 2015)
7Cass. pen. n. 7067/2011
In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 c.p., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7067 del 23 febbraio 2011)
8Cass. pen. n. 23767/2003
Nel delitto di falsa perizia (art. 373 c.p.) che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all'art. 373 c.p.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23767 del 29 maggio 2003)
9Cass. pen. n. 10651/2003
Il reato di falsa perizia previsto dall'art. 373 c.p. è ipotizzabile anche nei confronti del consulente tecnico nominato nel corso di un procedimento di istruzione preventiva quale l'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10651 del 7 marzo 2003)
10Cass. pen. n. 1531/1999
Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito — il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia — facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1531 del 16 giugno 1999)
11Cass. pen. n. 1109/1999
Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia, la persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene così a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. (La Corte ha escluso che ciò avvenga in tema di delitto di falsa consulenza tecnica di cui agli artt. 373 c.p. e 64 c.p.c., laddove non sono contemplati nella descrizione normativa altri singoli soggetti danneggiati).(Cassazione penale, Sez. VI, ordinanza n. 1109 del 1 giugno 1999)
12Cass. pen. n. 1096/1999
Il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 c.p. sia intenzionale.–Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena «se dal fatto deriva una condanna».(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 1096 del 21 aprile 1999)