Articolo 374 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale

Dispositivo

Note

(1) La disposizione è stata introdotta dall'art. 11, comma terzo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, poi convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356. Il riferimento alla Corte penale internazionale però è stato inserito dall’art. 10, comma 7, della l. 20 dicembre 2012, n. 237.

(2) Mentre la dichiarazione ha ad oggetto fatti o circostanze provenienti dallo stesso dichiarante l'attestazione raccoglie fatti o intenzioni risalenti ad un terzo. Si tratta comunque di provvedimenti di natura dichiarativa, in quanto la disposizione in esame incrimina condotte solo di falsità ideologica, e non anche materiale, ovvero il documento è in sé e per sé genuino (non contraffatto né alterato), ma contiene dichiarazioni mendaci.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante, data l'identità di condotte incriminate, che si differenziano solo per le qualità soggettive del reo.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. pen. n. 26359/2025

2Cass. pen. n. 14917/2023

3Cass. pen. n. 2967/2020

4Cass. pen. n. 31599/2017

5Cass. pen. n. 23547/2016

6Cass. pen. n. 13425/2016

7Cass. pen. n. 6062/2015

8Cass. pen. n. 29262/2011

9Cass. pen. n. 5284/2011

10Cass. pen. n. 42928/2010

11Cass. pen. n. 19802/2009

12Cass. pen. n. 30193/2006

13Cass. pen. n. 14964/2004

14Cass. pen. n. 44745/2003

15Cass. pen. n. 10123/2002

16Cass. pen. n. 32962/2001

17Cass. pen. n. 1789/1998

18Cass. pen. n. 3084/1997

19Cass. pen. n. 3446/1995