Articolo 376 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ritrattazione

Dispositivo

Note

(1) Articolo così modificato dall’art. 3, comma 1, L. 11 luglio 2016, n. 133. Il riferimento all'art. 371 terè stato inserito dall'art. 22 della l. 7 dicembre 2000, n. 397, mentre quello all'art. 378 dall’art. 1, comma 6, della l. 15 luglio 2009, n. 94

(2) La Corte Costituzionale, con sent. 30 marzo 1999, n. 101, ha dichiarato illegittima la disposizione in esame, in quanto non prevede l'operatività della ritrattazione anche nel caso di falsa o reticente dichiarazione resa alla polizia giudiziaria, che agisca su delega del pubblico ministero.

(3) La ritrattazione è possibile fino al momento dell'emissione del decreto di archiviazione (art. 409 c.p.p.) ovvero della sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), mentre per quanto riguarda il dibattimento deve intervenire prima che il dibattimento sia chiuso.

(4) Non è pacifica la natura giuridica della ritrattazione. Alcuni la identificano in chiave soggettiva, mentre altri la interpretano oggettivamente, in quanto prescinde dalle condizioni psicologiche del ritrattante. Non si tratta di un problema di poco conto, soprattutto in relazione all'ipotesi di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 119, secondo cui giovano solo le circostanze obbiettive.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. pen. n. 32574/2023

2Cass. pen. n. 1616/2022

3Cass. pen. n. 49072/2017

4Cass. pen. n. 9955/2016

5Cass. pen. n. 34002/2015

6Cass. pen. n. 37016/2003

7Cass. pen. n. 33078/2003

8Cass. pen. n. 16244/2003

9Cass. pen. n. 37503/2002

10Cass. pen. n. 15345/1990

11Cass. pen. n. 10334/1988

12Cass. pen. n. 13029/1986

13Cass. pen. n. 2816/1986

14Cass. pen. n. 9522/1983

15Cass. pen. n. 4933/1980

16Cass. pen. n. 403/1974