Articolo 377 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato inserito dall’art. 20 della l. 1 marzo 2001, n. 63.

(2) La disposizione si riferisce sia all'imputato, che all'imputato in procedimento connesso (art. 210), nonché al testimone assistito (art. 197 bis), ovvero il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 991/2018

2Cass. pen. n. 51265/2017

3Cass. pen. n. 10129/2015

4Cass. pen. n. 16369/2012

5Cass. pen. n. 45626/2010

6Cass. pen. n. 44464/2010