Articolo 411 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere

Dispositivo

Note

(1) Per quanto riguarda il concetto di parte, la giurisprudenza ha precisato che deve intendersi tale quei residui di salma che per entità, natura e specie siano idonei a suscitare l'idea del corpo umano inanimato.

(2) Qualora vi sia vilipendio sul cadavere, si verifica concorso apparente di norme ex art. 15, di conseguenza il reato in esame assorbe la fattispecie di vilipendio prevista all'art. 410.

(3) Si tratta di una circostanza aggravante speciale connessa al luogo di realizzazione del reato per cui la sanzione sarà aumentata se la condotta viene a compiersi in un cimitero, ovvero nel luogo adibito alla sepoltura dei cadaveri e alla custodia delle ceneri, o negli altri luoghi di sepoltura diversi dai cimiteri, in cui si trovino i resti umani o tombe o sepolcri isolati, o infine nei luoghi di deposito o di custodia, come ad esempio le camere mortuarie delle cliniche o degli ospedali, le chiese, le sale anatomiche.

(4) Tale comma è stato aggiunto dall'art. 2, della l. 30 marzo 2001, n. 130, che ha sottratto all'applicazione della norma la dispersione autorizzata dal defunto con le sue ultime volontà.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 24802/2024

2Cass. pen. n. 1000/2018

3Cass. pen. n. 38757/2016

4Cass. pen. n. 45444/2014

5Cass. pen. n. 36465/2011

6Cass. pen. n. 4494/2008

7Cass. pen. n. 1027/2006

8Cass. pen. n. 5772/2005

9Cass. pen. n. 27290/2004

10Cass. pen. n. 19068/2004

11Cass. pen. n. 34145/2003

12Cass. pen. n. 2802/1985

13Cass. pen. n. 5139/1983