Articolo 412 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Occultamento di cadavere

Dispositivo

Chiunque occulta (1) un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni (2).

Note

(1) Per occultamento di cadavere s'intende il nascondimento temporaneo, che poi ne consenta il successivo ritrovamento.

(2) La disposizione in esame si distingue da quella di cui all'art. 411, in quanto qui si ha una condotta caratterizzata dalla temporaneità. Si tratta comunque di condotte spesso difficili da distinguere, perciò la dottrina ritiene che si debba verificare quella che a priori era la volontà del reo.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 24802/2024

In tema di reati contro la pietà dei defunti, il delitto di occultamento di cadavere differisce da quello di distruzione, soppressione o sottrazione dello stesso, in quanto, nel primo, il celamento ha carattere temporaneo, poiché deve essere operato in modo tale che il corpo sia in seguito necessariamente ritrovato, mentre, nel secondo, il nascondimento deve assicurare, con alto grado di probabilità, la definitiva sottrazione del cadavere alle ricerche altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come soppressione di cadavere il posizionamento dello stesso, ricoperto da assi di legno e da uno pneumatico, all'interno di un cassonetto per rifiuti indifferenziati, destinati all'autocompattatore e allo smaltimento in discarica).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24802 del 14 marzo 2024)

2Cass. pen. n. 1142/2017

Affinché sia integrato il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita, essendo invece sufficiente che l'agente, ragionevolmente ipotizzata l'imminente morte della vittima, depositi il suo corpo in modo tale da renderne non immediato il ritrovamento, ancorché la morte sopraggiunga - senza che vi sia stata una sostanziale modifica della situazione delle cose anteriormente al rinvenimento - in un momento successivo all'avvenuto abbandono.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1142 del 11 gennaio 2017)

3Cass. pen. n. 32038/2013

Il discrimine tra la sottrazione e l'occultamento di cadavere va individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32038 del 10 giugno 2013)

4Cass. pen. n. 8748/2011

L'integrazione del reato di occultamento di cadavere non richiede che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente la sistemazione del cadavere in modo tale da ritardarne il ritrovamento per un tempo apprezzabile. (Fattispecie di collocamento parziale del cadavere all'interno di una macchia di rovi posta in zona isolata).(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8748 del 4 marzo 2011)

5Cass. pen. n. 11327/1993

Perché possa integrarsi il reato di occultamento di cadavere non è necessario che la condotta sia posta in essere quando il corpo è già privo di vita ma occorre solo che essa sia intenzionalmente diretta a realizzare l'occultamento del cadavere; perciò il trasporto in un posto nascosto del corpo di una persona che sta per morire al fine di occultarne il cadavere costituisce il delitto previsto dall'art. 412 c.p., anche se la morte avviene dopo l'occultamento.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11327 del 10 dicembre 1993)

6Cass. pen. n. 1119/1990

Il delitto di cui all'art. 412 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica in conseguenza dell'azione del colpevole un evento costituente occultamento, e, dunque, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1119 del 3 maggio 1990)

7Cass. pen. n. 3235/1987

Perché sussista il reato di occultamento, ai sensi dell'art. 412 c.p., non è necessario che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardare per un tempo apprezzabile il ritrovamento.(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3235 del 17 marzo 1987)

8Cass. pen. n. 5819/1981

Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere è che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5819 del 13 giugno 1981)

9Cass. pen. n. 742/1969

Il delitto di occultamento si distingue da quello di soppressione di cadavere per la precarietà del nascondimento, onde l'occultamento definitivo costituisce soppressione del cadavere. Nel primo reato, pur sussistendo la consumazione sin dalla prima apparizione dell'evento, questo si riproduce di momento in momento (ciclo consumativo) finché l'agente non abbia adempiuto al dovere di far cessare lo stato antigiuridico o lo stesso non sia comunque cessato; il delitto assume pertanto la forma del reato permanente. La soppressione di cadavere, invece, è reato istantaneo con effetti permanenti, perché si consuma non appena il cadavere sia reso definitivamente introvabile. I due delitti di occultamento e soppressione di cadavere, differenti nella forma e nella struttura, sono tuttavia accomunati dall'identità di oggetto giuridico e materiale, in un rapporto di continenza, per cui la soppressione del cadavere ha già insito un certo nascondimento attraverso il quale è passata. Pertanto, se i relativi fatti sono commessi dallo stesso soggetto attivo il quale, perdurando l'occultamento del cadavere, lo sopprime, è configurabile un unico reato progressivo.(Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 742 del 7 maggio 1969)