Articolo 544 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Spettacoli o manifestazioni vietati
Dispositivo
(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Note
(1) Articolo inserito dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1 della L. 6 giugno 2025, n. 82.