Articolo 544 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Divieto di combattimenti tra animali

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) La norma si pone in rapporto di specialità (v. art. 15) con quanto disposto dall'art. 544 ter.

(3) Si tratta di una condizione oggettiva di punibilità, che però si considera riferita solo alle competizioni, essendo i combattimenti di per sè già pericolosi.

(4) La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 3.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 42434/2015