Articolo 544 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Divieto di combattimenti tra animali

Dispositivo

(1)Chiunque promuove, organizza o dirige (2) combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (3) è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro (4).

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma (4).

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.

(2) La norma si pone in rapporto di specialità (v. art. 15) con quanto disposto dall'art. 544 ter.

(3) Si tratta di una condizione oggettiva di punibilità, che però si considera riferita solo alle competizioni, essendo i combattimenti di per sè già pericolosi.

(4) La L. 6 giugno 2025, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 1; (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 544-quinquies, comma 3.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 42434/2015

In tema di competizioni non autorizzate tra animali, il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544-quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio "ex ante" in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo, oltreché alle circostanze di tempo e di luogo, alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi atti a prevenire o comunque diminuire il rischio di pregiudizio per gli animali che vi prendono parte. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato per aver partecipato con il proprio cavallo ad una competizione non autorizzata, ritenuta pericolosa per l'assenza della delimitazione della pista, il difetto di agibilità dell'ippodromo e la mancanza di un presidio medico e di un servizio veterinario).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42434 del 22 ottobre 2015)