Articolo 425 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze aggravanti

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di circostanze aggravanti oggettive, la cui elencazione è tassativa, e che possono essere valutate a carico dell'agente solo se dallo stesso conosciute o ignorate per colpa.

(2) Vengono ricompresi nell'elenco anche i locali che hanno una funzione servente rispetto all'abitazione, sebbene non siano adibiti direttamente a tale funzione.

(3) Tale lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

(4) Tale numero è stato abrogato dall'art. 11 della l. 21 novembre 2000, n. 353.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 40175/2009

2Cass. pen. n. 8235/1987