Articolo 426 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inondazione, frana o valanga

Dispositivo

Note

(1) Si differenzia dal danneggiamento di cui all'art. 427, in quanto non è qui richiesto il dolo specifico del fine di danneggiare la cosa.

(2) Non è previsto il concorso dei reati di inondazione, frana e valanga, dunque nel caso in cui lo stesso soggetto determini una pluralità di fatti tra quelli contemplati nella norma si avrà un unico reato, a patto che costituiscano l'effetto naturale di una stessa condotta.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. pen. n. 48511/2023

2Cass. pen. n. 32966/2023

3Cass. pen. n. 10394/2023

4Cass. pen. n. 4040/2004

5Cass. pen. n. 33577/2001

6Cass. pen. n. 750/1994

7Cass. pen. n. 11486/1990

8Cass. pen. n. 6569/1984