Articolo 427 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di condotte prodromiche a quelle considerate punibili ex art. 426.

(2) Tale fattispecie si differenzia da quella di cui all'art. 426, per il fine del danneggiamento.

(3) Il comma secondo prevede delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.