Articolo 429 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Danneggiamento seguito da naufragio

Dispositivo

Note

(1) Il fine del danneggiamento distingue l'ipotesi in esame da quella contemplata dall'art. 428.

(2) Il pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio o il prodursi degli eventi stessi rappresentano delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.