Articolo 430 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Disastro ferroviario

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una condotta a forma libera, che può essere sia attiva sia omissiva, come nel caso della volontaria omissione di determinate manovre da parte del personale preposto.

(2) Perdisastro ferroviarios'intende un incidente di non comune gravità, produttivo di danni estesi e complessi, che mette a repentaglio la vita e l'integrità di un numero indeterminato di persone.

(3) Si differenzia dalla fattispecie di strage di cui all'art. 422, in quanto qui non è richiesto il fine di uccidere.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 7817/1990

2Cass. pen. n. 2085/1989