Articolo 431 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento

Dispositivo

Note

(1) Il fine di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa distingue la fattispecie in esame da quella di cui all'art. 430.

(2) Per pericolo di disastro ferroviario s'intende un fatto da cui probabilmente deriva un danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che si trovano negli impianti ferroviari. Affinché possa dirsi integrato deve essere concreto ed apprezzabile, nonché il danno di entità tale da interessare un certo numero di persone. Si tratta comunque di una condizione obiettiva di punibilità, che se non si verifica comporta l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di disastro ferroviario ex art. 430.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 44563/2010

2Cass. pen. n. 13727/1986

3Cass. pen. n. 1569/1968