Articolo 435 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti

Dispositivo

Note

(1) Per detenzione s'intende la disponibilità materiale o giuridica delle materie esplodenti.

(2) Sono materie asfissianti, accecanti, tossiche tutte le sostanze o i composti in grado di alterare notevolmente la vista o l'attività respiratoria (con esclusione, quindi, dei meri lacrimogeni) o di provocare avvelenamento.La fabbricazione riguarda qualsiasi attività contributiva alla formazione e produzione del materiale esplodente.

(3) Quanto l'agente utilizza materie esplodenti o lesive, la condotta rimane assorbita nei reati di cui agli artt.420 o434. Mentre concorre con le fattispecie ex artt.241 e283 quando il soggetto opera nell'ambito di attività cospirative contro l'integrità dello Stato.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 1569/1968

2Cass. pen. n. 831/1968