Articolo 436 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni

Dispositivo

Note

(1) È richiesto quale presupposto per la configurabilità del reato che si sia verificato un disastro o un pubblico infortunio, ovvero un evento di notevole dimensione e diffusività.

(2) Data l'unicità del bene protetto, se l'agente dovesse realizzare contemporaneamente alcune delle condotte previste non si avrebbe la commissione di una pluralità di reati.