Articolo 441 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute
Dispositivo
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio (1), diverse da quelle indicate nell'articolo precedente (2), è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309 (3).
Note
(1) La fattispecie si differenzia da quanto previsto all'art. 440, in materia di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, in quanto ha per oggetto cose destinate al commercio, ovvero oggetto di scambio o circolazione dietro corrispettivo.
(2) S viene quindi a determinare per esclusione l'oggetto della tutela, che di conseguenza si riferisce a tutte le cose non previste dagli articoli precedenti da cui possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica, come ad esempio i presidi medico-chirurgici che non sono classificabili come medicinali.
(3) Secondo alcuni autori, dal momento che le acque non destinate direttamente all'alimentazione non integrano la tutela predisposta dagli artt.439 e440, la loro adulterazione o contraffazione viene qui criminalizzata.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 9086/1996
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive al reato di cui all'art. 452, in relazione all'art. 444 c.p., ammettendola invece per il reato di cui all'art. 441 c.p., lesivo dell'identico bene (salute pubblica) ma connotato di maggiore gravità, in riferimento all'art. 3 Cost.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 9086 del 11 ottobre 1996)