Articolo 442 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Dispositivo
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio (1), pone in commercio (2), ovvero distribuisce per il consumo (3) acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte (4), in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [448], [452], [516].
Note
(1) Detenere per il commercio significa avere la disponibilità degli alimenti o delle altre sostanze pericolose, che quindi possono essere prontamente commercializzate.
(2) S'intende l'offrire in vendita o in permuta al pubblico la sostanza pericolosa, anche per il tramite di intermediari.
(3) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la consegna delle cose pericolose al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.
(4) Per sostanze contraffatte s'intendono quelle sostanze che deliberatamente e fraudolentemente presentino false dichiarazioni a proposito delle loro origine o identità.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 52574/2017
La fattispecie di distribuzione di acque avvelenate o contaminate, di cui all'art. 442 cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto la cui offensività è incentrata non già sul potenziale evento pericoloso, bensì sulla generale attitudine della condotta a produrre danni per la salute pubblica.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 52574 del 21 settembre 2017)
2Cass. pen. n. 23543/2014
Integra il concorso dei reati di cui agli artt. 442 e 648 c.p. la detenzione per il commercio, o la distribuzione per il consumo, di sostanze contraffatte nella specie, prodotti farmaceutici protetti da brevetto), se l'agente ha ricevuto o acquistato le stesse nella consapevolezza della loro provenienza delittuosa.(Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23543 del 30 aprile 2014)
3Cass. pen. n. 1503/1966
La pericolosità per la salute pubblica richiamata nell'art. 442 c.p. non può ravvisarsi nella considerazione che un medicinale contraffatto, se non arreca alcun danno alla salute, non la favorisce, non reintegrando l'organismo malato, perché il pericolo di cui parla la legge è quello che consegue all'azione della cosa adulterata o contraffatta, e ciò in relazione a tutte le cose considerate nella norma (sostanze alimentari e medicinali). L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 442 c.p. consiste nel detenere per il commercio, o nel mettere in commercio ovvero nel distribuire per il consumo, acqua, sostanze o altre cose, che da altri, e senza il concorso del soggetto, siano state adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la pubblica salute. Per l'art. 442 c.p., del quale è oggetto il fatto di detenere per il commercio, o di mettere in commercio, ovvero di distribuire per il consumo, sostanze alimentari o medicinali che sono stati da altri avvelenati, corrotti, adulterati o contraffatti, è necessario che le cose delle quali si fa commercio, a causa della corruzione, della adulterazione o della contraffazione, siansi rese concretamente pericolose per la pubblica salute; è del pari necessaria la volontà di detenere, porre in vendita o distribuire sostanze alimentari o medicinali avvelenate, adulterate o contraffatte, sapendo che le stesse sono pericolose per la pubblica salute: mancando questa consapevolezza, non è configurabile il delitto ex art. 442.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1503 del 17 maggio 1966)