Articolo 444 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Commercio di sostanze alimentari nocive

Dispositivo

Note

(1) Rispetto al porre in commercio, la distribuzione si pone come condotta residuale, intendendosi per tale la la consegna delle sostanze alimentari nocive al pubblico, al di fuori però di operazioni commerciali in senso stretto.

(2) Si tratta di tutte quelle sostanze destinate all'alimentazione, di conseguenza vi rientra anche l'acqua, caratterizzate dalla genuinità. Ciò significa che non sono state modificate nella loro essenza o create con un composizione diversa, ma semplicemente per ragioni di conservazione si sono guastate, decomposte o rovinate. Non vi rientrano però i medicinali, ai quali si applicano gli artt.441 e443.

(3) Si ritiene necessaria per l'applicazione di tale circostanza attenuante speciale della mera consapevolezza della pericolosità in capo al soggetto che le acquista o riceve, non richiedendosi dunque la natura non fraudolenta dell condotta.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. pen. n. 3457/2014

2Cass. pen. n. 17979/2013

3Cass. pen. n. 11500/2011

4Cass. pen. n. 26518/2008

5Cass. pen. n. 19107/2006

6Cass. pen. n. 7032/2000

7Cass. pen. n. 1430/1997

8Cass. pen. n. 1367/1996

9Cass. pen. n. 9823/1995

10Cass. pen. n. 11395/1993

11Cass. pen. n. 6930/1992

12Cass. pen. n. 118/1990

13Cass. pen. n. 16492/1989

14Cass. pen. n. 6583/1989

15Cass. pen. n. 1729/1989

16Cass. pen. n. 3778/1987

17Cass. pen. n. 6224/1986