Articolo 445 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica

Dispositivo

Note

(1) Le sostanze sono definite medicinali se introdotte nell'organismo, in dosi corrette, hanno un effetto diagnostico, profilattico, terapeutico o anestetizzante. Vi rientrano anche i prodotti erboristici, qualora abbiano proprietà curative, e quelli cosmetici, in presenza di riconosciuti effetti terapeutici.

(2) Le ordinazioni mediche sono individuate in qualsivoglia prescrizione medico-terapeutica, sia scritta che orale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 55515/2018

2Cass. pen. n. 19198/2017

3Cass. pen. n. 21324/2007

4Cass. pen. n. 3087/2006

5Cass. pen. n. 6150/2000