Articolo 451 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Dispositivo

Note

(1) Nonostante l'espressione "chiunque", il reato in esame, almeno nella sua configurazione omissiva, è un reato proprio, in quanto l'obbligo di predisporre le misure necessarie a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro grava su categorie di soggetti determinate. Si tratta dunque di datori di lavoro, dirigenti e preposti, che però devono essere realmente titolari dei poteri necessari alla predisposizione dei sistemi di sicurezza. per causa violenta, in occasione dello svolgimento di attività lavorativa.

(2) E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.

(3) La norma si distingue da quanto previsto dall'art. 437, in quanto prevede la condotta del rendere inservibili i mezzi di soccorso, al posto di quella di danneggiamento.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 33294/2011

2Cass. pen. n. 7175/1996

3Cass. pen. n. 10048/1993