Articolo 452 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Delitti colposi contro la salute pubblica

Dispositivo

Note

(1) E' quindi necessario che vi sia stata imperizia, imprudenza o negligenza, le quali devono valutarsi in rapporto alla qualifica ed all'attività in concreto svolta dall'agente, sulla base delle quali viene poi commisurato il modello di diligenza media.

(2) Si ricordi che la pena di morte è stata abrogata con successiva sostituzione della stessa con la pena della reclusione (v. art. 17).

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. pen. n. 27515/2025

2Cass. pen. n. 6773/2023

3Cass. pen. n. 20391/2005

4Cass. pen. n. 29661/2004

5Cass. pen. n. 30283/2003

6Cass. pen. n. 4810/2003

7Cass. pen. n. 1367/1996

8Cass. pen. n. 4723/1996

9Cass. pen. n. 9086/1996

10Cass. pen. n. 12265/1995

11Cass. pen. n. 7797/1986