Articolo 459 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Dispositivo

Note

(1) Le condotte incriminate sono le medesime punite ai sensi degli artt. 453,455 e457, che difatti la disposizione in esame richiamaquad poenam, con trattamento sanzionatorio ridotto di un terzo. Al fine dell'integrazione del reato in esame però rientrano nella messa in circolazione dei valori di bollo tutte le possibili condotte di trasferimento ad altri del valore del bollo contraffatto o alterato, eccetto il caso di uso secondo la sua naturale destinazione, in quanto integra il reato di cui all'art. 454.

(2) I valori di bollo rispondono dunque alla funzione di contrassegni di prestazione, in quanto attestano l'adempimento della stessa e lo svolgimento di un servizio da parte dello Stato.

(3) La dottrina maggioritaria ritiene che tra le marche da bollo rientrino le sole emesse dallo Stato previo pagamento di un'imposta di concessione governativa.

(4) I francobolli devono avere corso legale, tuttavia un orientamento giurisprudenziale ritiene che il reato in esame si possa configurare anche nell'ipotesi di francobolli da collezione, a condizione che siano questi scambiabili con moneta.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. pen. n. 27573/2023

2Cass. pen. n. 41010/2014

3Cass. pen. n. 13780/2013

4Cass. pen. n. 38533/2009

5Cass. pen. n. 11379/1998

6Cass. pen. n. 5926/1994

7Cass. pen. n. 12888/1989

8Cass. pen. n. 6404/1988

9Cass. pen. n. 11254/1984

10Cass. pen. n. 3316/1983

11Cass. pen. n. 691/1983

12Cass. pen. n. 484/1981

13Cass. pen. n. 4250/1980