Articolo 460 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Dispositivo

Note

(1) Per carta filigranata s'intende la carta cui vengono realizzate le banconote e i valori di bollo e che può essere utilizzata solo dallo Stato o da enti dallo stesso autorizzati.

(2) Si distingue dal tentativo di contraffazione di valori bollo (art. 459), in quanto qui viene in rilievo una condotta meramente preparatoria, quindi non rivolta univocamente alla contraffazione.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 1495/2020

2Cass. pen. n. 46819/2004