Articolo 462 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto

Dispositivo

Note

(1) Nel concetto di pubbliche imprese di trasporto rientrano anche quelle private che sono però concessionarie di un pubblico servizio di trasporto, in quanto ai fini dell'integrazione del reato rileva la connotazione pubblicistica del servizio svolto.

(2) L'alterazione deve riguardare elementi costitutivi del titolo di viaggio e non il timbro o segno di annullamento, altrimenti sarebbe ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 476.

(3) Se la condotta ha per oggetto le matrici dei biglietti ferroviari e le conseguenti registrazioni contabili, che rientrano nella categoria degli atti pubblici, in quanto relativi all'aspetto documentativo, integra il reato di falso materiale in atto pubblico di cui all'art. 476 e non quello di cui alla norma in esame.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. pen. n. 8374/2022

2Cass. pen. n. 32816/2007

3Cass. pen. n. 12487/1980