Articolo 461 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Dispositivo
Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete [458], di valori di bollo [459] o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (1) (2).
La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione (3).
Note
(1) Vengono qui perseguite delle mere attività preparatorie, che altrimenti non configurerebbero nemmeno il tentativo.
(2) Comma modificato prima dall'art. 5, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, come modificato dall'allegato alla L. 23 novembre 2001, n. 409, e poi dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125.
(3) Il riferimento ai programmi informatici, nonché l'estensione del reato alle condotte concernenti ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione è frutto dell'intervento operato con legge 23 novembre 2001, n. 409.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. pen. n. 45327/2005
Sussiste il concorso tra il reato di cui all'art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all'art. 461 c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra l'azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest'ultimo il complesso dell'attività esplicatasi fin dall'inizio, in quanto, in tal caso, il reato di cui all'art. 461 c.p. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 c.p. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45327 del 17 ottobre 2005)
2Cass. pen. n. 1043/1968
Mentre la contraffazione o l'alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta (art. 453, nn. 1 e 2, c.p.) può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l'art. 461 c.p. prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459 e 460 c.p. Deve trattarsi, cioè, di strumenti aventi caratteristiche tali che la loro funzione, cioè la loro destinazione oggettiva, non possa essere che la falsificazione di monete, di carta filigranata o di valori di bollo poiché il divieto di detenzione non concerne strumenti suscettivi di uso diverso o promiscuo, anche se, per destinazione soggettiva del detentore, preordinati alla falsificazione.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1043 del 8 novembre 1968)