Articolo 464 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Dispositivo

Note

(1) Per uso di valori bollati contraffatti o alterati si intende l'impiego conforme alla naturale destinazione dei valori, non quindi la messa in circolazione che invece risulta criminalizzata all'art. 459.

(2) Si tratta di un'attenuante, rispetto alla quale sono stati sollevati, poi respinti dalla Corte Costituzionale (sent. 4 giugno 1997, n. 164) dei dubbi di incostituzionalità, in quanto considerata una forma non consentita di responsabilità oggettiva.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 7760/2010

2Cass. pen. n. 18068/2002

3Cass. pen. n. 45158/2001

4Cass. pen. n. 6404/1988

5Cass. pen. n. 3295/1983

6Cass. pen. n. 691/1983