Articolo 465 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto

Dispositivo

Chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati [462], è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (1).

Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 (1).

Note

(1) Il trattamento sanzionatorio previsto ha subito una depenalizzazione per effetto dell'art. 41, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.