Articolo 474 quater Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Circostanza attenuante
Dispositivo
(1)Le pene previste dagli articoli [473] e [474] sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli [473] e [474], nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti (2).
Note
(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 15, comma 1, lett. c), della l. 23 luglio 2009, n. 99.
(2) Si tratta di una circostanza attenuante riconducibile a quella di cui all'art. 62, n. 6.