Articolo 475 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Pena accessoria
Dispositivo
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza [36] (1).
È qui prevista l'obbligatorietà della pena accessoria, che dunque non è rimessa alla discrezionalità del giudice.