Articolo 499 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Dispositivo

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale (1) o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo (2), è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.

Note

(1) Il grave nocumento si ravvisa nei casi in cui l'effetto pregiudizievole sull'economia nazionale rileva per gravità e diffusione.

(2) Si tratta di una sensibile diminuzione di merci e beni primari di consumo che riguardano una parte consistente della popolazione, su una larga scala territoriale.