Articolo 500 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Dispositivo

Note

(1) La condotta può consistere sia in un'azione che in un'omissione, purché, in quest'ultimo caso, l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (v.40), si pensi all'ipotesi di trascuratezza delle norme igieniche.

(2) La pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve dunque valutare l'idoneità della malattia a danneggiare l'economia nazionale.

(3) Si tratta di un'autonoma fattispecie di reato, punibile a titolo di colpa generica.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. pen. n. 34481/2020

2Cass. pen. n. 26492/2015

3Cass. pen. n. 29315/2009

4Cass. pen. n. 12140/2000

5Cass. pen. n. 3013/1991