Articolo 507 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Boicottaggio

Dispositivo

Note

(1) La Corte Costituzionale con sent. 17 aprile 1969, n. 84 ha dichiarato illegittimo tale articolorelativamente alla fattispecie della propaganda, limitatamente all'ipotesi che la propaganda non raggiunga un grado di intensità e di efficacia tali da superare i limiti democratici della libera manifestazione del pensiero.