Articolo 508 Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio
Dispositivo
Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa (1) l'altrui azienda agricola o industriale (2) [614], [633], [634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510]-[512], [635].
Note
(1) La condotta di invasione si realizza qualora il soggetto si sia arbitrariamente introdotto con qualsiasi mezzo nell'azienda altrui, mentre quella di occupazione prevede la presa di possesso della stessa.
(2) Sono state definite aziende agricole o industriale anche i luoghi in cui si svolgono attività senza fini di lucro, come ad esempio i cantieri-scuola. Invece si esclude che rilevino le aziende commerciali, cui la disposizioni non fa cenno, come ad esempio alberghi, negozi, etc.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 27949/2020
Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme, tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali, di cui all'art. 508, primo comma, cod. pen., e quello di sabotaggio, previsto dal secondo comma della medesima norma, che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali aziende.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 27949 del 18 settembre 2020)
2Cass. pen. n. 176/1966
Il dolo specifico richiesto dall'art. 508 c.p. non restringe l'ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall'intento d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all'articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 176 del 25 gennaio 1966)
3Cass. pen. n. 143/1966
Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell'altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 143 del 24 gennaio 1966)