Articolo 509 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Dispositivo

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [2067]-[2077] [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (1), è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

[Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.] (2)

Note

(1) Il riferimento alle norme corporative deve ritenersi implicitamente abrogato, successivamente all'abrogazione dell'ordinamento corporativo avvenuta con d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

(2) Il comma secondo della norma è stato abrogato dall'art. 1, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.