Articolo 565 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

Dispositivo

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516 (1).

Note

(1) La genericità della formulazione di tale disposizione porta a dubitare della sua legittimità costituzionale, sulla quale la Corte Costituzionale non si è però mai pronunciata, probabilmente vista la scarsa applicazione applicazione pratica di tale articolo.