Articolo 566 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Supposizione o soppressione di stato

Dispositivo

Note

(1) Si tratta al comma secondo di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dai soggetti per legge chiamati all'obbligo di iscrivere il neonato, ovvero genitori, ostetriche, medici e altri che abbiano assistito al parto.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. pen. n. 26097/2013