Articolo 600 quinquies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Dispositivo
(1)Chiunque organizza o propaganda (2) viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (3) o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Note
(1) Tale articolo è stato introdotto dall'art. 5 della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(2) I clienti che aderiscono al viaggio non rispondono del reato in esame, piuttosto di altri reati come quello ex art. 600 bis, dal momento che nella prenotazione del viaggio può ravvisarsi un atto idoneo e non equivoco alla realizzazione del reato di prostituzione minorile e quindi l'utente può rispondere del reato nella forma tentata.
(3) Non è indicato il limite di età quindi si intendono come soggetti passivi i minori di diciotto anni.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. pen. n. 42053/2011
Il reato previsto dall'art. 600 - quinquies, c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa e, dall'altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42053 del 20 settembre 2011)