Articolo 600 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Circostanze aggravanti ed attenuanti

Dispositivo

[Nei casi previsti dagli articoli [600], primo comma, [600], primo comma, e [600], nonché dagli articoli [600], [601] e [602], la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli [600], primo comma, e [600], nonché dagli articoli [600], [601] e [602], se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli [600], primo comma, e [600] la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli [600] e [600], nonché dagli articoli [600], [601] e [602], la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Nei casi previsti dagli articoli [600], [600], [600], [600], [600], [600], [600], 600 octies, [601], [602] e [416], sesto comma, le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo [98], concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.]