Articolo 602 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Ignoranza dell'età della persona offesa

Dispositivo

(1)Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.

(2) Si deve intendere come ignoranza inevitabile quella non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.