Articolo 602 bis Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Pene accessorie
Dispositivo
[La condanna per i reati di cui agli articoli [583], [600], [601], [602], [609], [609], [609] e [609] comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.]