Articolo 609 decies Codice Penale
(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)
Comunicazione al tribunale per i minorenni
Dispositivo
(1)Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli [600], [600], [600], [600], [601], [602], [609], [609], [609], [609] e [609] commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo [609] o per i delitti previsti dagli articoli [572] e [612], se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso iltribunale per i minorenni (2) (5).
Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli [572], [609] e [612], commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli [155] e seguenti, nonché [330] e [333] del codice civile (3).
Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede (4).
In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.
Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.
Note
(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66.
(2) Tale comma è stato sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. v), n. 1, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, poi modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(3) Tale comma è stato inserito dall’art. 1, comma 2-bis, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(4) Il presente comma è stato modificato dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 1-bis del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. pen. n. 46146/2016
È legittima l'assistenza psicologica al minore vittima di abusi sessuali, prestata in sede di denuncia orale sporta dallo stesso, in quanto conforme alla disposizione di cui all'art. 609-decies, comma terzo, cod. pen., che tutela le condizioni psicologiche della persona offesa minorenne in ogni stato e grado del procedimento.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46146 del 21 giugno 2016)
2Cass. pen. n. 44448/2013
Non comporta alcuna nullità nè irregolarità e non è comunque deducibile dall'imputato l'audizione di un teste minorenne effettuata in presenza della madre anziché di un esperto in psicologia infantile, poiché le norme del c.p.p. che prevedono l'audizione protetta sono dettate nell'interesse esclusivo del minore e riconoscono al giudice, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, la facoltà di disporla o meno e di determinare le forme più idonee alla realizzazione di un contesto di ascolto adeguato all'età del testimone. (Fattispecie relativa all'audizione di un bambino di cinque anni, testimone di un fatto di violenza sessuale).(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44448 del 4 novembre 2013)
3Cass. pen. n. 22066/2003
In tema di prova testimoniale, l'assistenza dei familiari o di un esperto in psicologia infantile all'esame testimoniale del minore è facoltativa e non obbligatoria (art. 498, comma n. 4 c.p.p.) né è imposta dall'art. 609 decies c.p., che ha la diversa finalità di assicurare alla parte offesa minorenne una adeguata assistenza affettiva e psicologica durante tutto il corso del procedimento, né dalle disposizioni degli artt. 392, comma 1 bis, 398, comma 3 bis e 473 del codice di rito.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 22066 del 20 maggio 2003)