Articolo 609 novies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Pene accessorie ed altri effetti penali

Dispositivo

(1)La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo [444] del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli [609], [609], [609], [609], [609] e [609] comporta:

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo [444] del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli [609], [609], [609] e [609], se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, [609] e [609], comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo [600], secondo comma, dall'articolo [609], nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo [609], dagli articoli [609], [609] e [609], nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66 e poi modificato a più riprese dalle l. 6 febbraio 2006, n. 38. e l. 1 ottobre 2012, n. 172 e dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. pen. n. 36768/2021

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609-nonies, comma primo, n. 2 cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 27 e 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla curatela, alla tutela e all'amministrazione di sostegno, non limitando tale sanzione l'esercizio dei diritti fondamentali della persona, bensì proteggendo quelli delle potenziali vittime senza che la sua natura perpetua non ne impedisca comunque l'estinzione quando siano decorsi almeno sette anni dalla riabilitazione e il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 36768 del 13 luglio 2021)

2Cass. pen. n. 13267/2021

In tema di reati contro la libertà sessuale, l'applicabilità delle pene accessorie di cui all'art. 609-nonies cod. pen., ancorché prevista «in ogni caso» dalla norma, è esclusa, ai sensi dell'art. 98, comma secondo, cod. pen., nei confronti dei minori degli anni diciotto, condannati a pena detentiva inferiore a cinque anni, in quanto l'esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore dalla disciplina punitiva generale risulta prevalente in ragione della funzione educativa riconosciuta alla pena nel procedimento minorile.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 13267 del 19 febbraio 2021)

3Cass. pen. n. 37607/2020

La pena accessoria dell'esclusione dalla successione della persona offesa, prevista dall'art. 609-nonies cod. pen. in caso di condanna o di applicazione della pena per i delitti sessuali ivi richiamati, si distingue dall'istituto civilistico dell'indegnità successoria - intesa come inidoneità soggettiva, nelle condizioni elencate dall'art. 463 cod. civ., a conservare i beni pervenuti per successione ereditaria, suscettibile di riabilitazione e rilevante solo in occasione dell'apertura della successione - poiché costituisce una causa oggettiva di incapacità a succedere che inizia ad operare sin dalla pronuncia della sentenza di condanna (o di patteggiamento) e non può essere oggetto di riabilitazione, in ragione dell'indisponibilità da parte del soggetto privato, ancorché vittima del reato, delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito penale a carico di chi l'abbia commesso.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37607 del 16 ottobre 2020)

4Cass. pen. n. 5807/2019

L'applicazione delle pene accessorie della perdita del diritto agli alimenti e dell'esclusione dalla successione della persona offesa, previste per i reati di violenza sessuale dall'art. 609-nonies, comma primo, n. 3, cod. pen., costituisce un obbligo per il giudice, essendo pertanto irrilevante la concreta possibilità della verificazione dei presupposti fattuali per la loro esecuzione, mancando un legame parentale o di coniugio tra l'imputato e la persona offesa.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5807 del 6 febbraio 2019)

5Cass. pen. n. 25799/2017

In tema di reati in materia sessuale, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna e non anche nell'ipotesi di applicazione della pena non superiore a due anni di reclusione, mancando una disposizione derogatoria rispetto alla previsione generale di cui all'art.445 cod.proc.pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato come l'art.609-nonies cod. pen. ha previsto l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna con riferimento alle sanzioni accessorie e non anche alle misure di sicurezza personali).–In tema di reati sessuali, le misure di sicurezza personali previste dall'art.609-nonies, comma terzo, cod. pen. sono applicabili solo nel caso di condanna per le fattispecie consumate ivi previste e non anche per le corrispondenti ipotesi tentate.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 25799 del 24 maggio 2017)

6Cass. pen. n. 44023/2009

La pronuncia della sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale comporta obbligatoriamente l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, trattandosi di statuizione sottratta al potere discrezionale del giudice.(Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44023 del 18 novembre 2009)