Articolo 621 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Dispositivo

Note

(1) Il contenuto di tali atti può consistere sia in rappresentazioni grafiche, ovvero scritti, disegni, etc, sia in altre in denaro, fotografie, oggetti materiali.

(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.

(4) Il nocumento viene considerato dalla dottrina quale elemento costitutivo del reato, mentre la giurisprudenza opta per ritenerlo una condizione obiettiva di punibilità.

(5) Tale comma è stato inserito ex art. 7, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 51089/2014

2Cass. pen. n. 17744/2009