Articolo 621 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

Rivelazione del contenuto di documenti segreti

Dispositivo

Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza [616] (1), lo rivela, senza giusta causa (2), ovvero l'impiega a proprio o altrui profitto (3), è punito, se dal fatto deriva nocumento (4), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a milletrentadue euro 1.032.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi (5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Il contenuto di tali atti può consistere sia in rappresentazioni grafiche, ovvero scritti, disegni, etc, sia in altre in denaro, fotografie, oggetti materiali.

(2) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.

(3) Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, il quale non deve necessariamente essere conseguito.

(4) Il nocumento viene considerato dalla dottrina quale elemento costitutivo del reato, mentre la giurisprudenza opta per ritenerlo una condizione obiettiva di punibilità.

(5) Tale comma è stato inserito ex art. 7, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. pen. n. 51089/2014

Ai fini dell'integrazione del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621 c.p.) è necessario che dalla rivelazione e dall'utilizzazione del segreto derivi, quale condizione di punibilità, un nocumento, intendendosi per tale un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura in danno del titolare del diritto alla segretezza. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il nocumento nella rivelazione di oltre 3200 informazioni relative ad una società e rivelate ad altra concorrente della prima con la determinazione di una turbativa illecita al mercato nei confronti della società titolare di tali informazioni).(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 51089 del 12 maggio 2014)

2Cass. pen. n. 17744/2009

Il nocumento costituisce condizione oggettiva di punibilità del reato (art. 621 c.p.) rivelazione del contenuto di documenti segreti, pertanto, qualora dalla rivelazione del segreto documentale non derivi un nocumento - inteso come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura - al titolare del diritto alla segretezza, va esclusa la sussistenza del reato anche solo tentato.(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17744 del 27 aprile 2009)